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Viaggio annullato per guerra, sciopero o evento straordinario: rimborsi possibili?

01/08/2025
-
Viaggiare
-
Scritto da Avv. A. Franzonello
viaggio

Programmare una vacanza o un viaggio di lavoro comporta sempre un margine di incertezza. Ma cosa succede quando il viaggio viene annullato a causa di eventi straordinari come una guerra, uno sciopero dei trasporti o una calamità naturale? In questi casi, è lecito chiedersi se si ha diritto a un rimborso. La risposta dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di trasporto scelto, la causa dell’annullamento e la normativa applicabile.

Quando scatta il diritto al rimborso

In generale, il rimborso è previsto quando il viaggio viene cancellato per cause non imputabili al viaggiatore. Tuttavia, eventi come guerre, scioperi o disastri naturali sono spesso classificati come cause di forza maggiore, cioè situazioni eccezionali e imprevedibili che esonerano il vettore (aereo, ferroviario, marittimo) da alcune responsabilità, ma non sempre dal rimborso del biglietto.

Voli aerei cancellati per causa straordinaria

Nel trasporto aereo, il Regolamento CE n. 261/2004 stabilisce che in caso di cancellazione, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto, anche in presenza di circostanze eccezionali (come una guerra o uno sciopero non interno alla compagnia). In questi casi, non è prevista la compensazione pecuniaria (ossia l’indennizzo forfettario), ma rimane il diritto al rimborso del costo del biglietto o al volo alternativo.

Treni e autobus: normativa diversa, stessi diritti

Nel trasporto ferroviario, il Regolamento (UE) 2021/782 riconosce ai passeggeri il diritto al rimborso o al trasporto alternativo se il treno viene cancellato. Anche in caso di sciopero o disservizio per forza maggiore, il biglietto inutilizzato può essere rimborsato. Lo stesso vale per autobus e pullman, secondo il Regolamento (UE) n. 181/2011.

Viaggi organizzati e pacchetti turistici

Se il viaggio era parte di un pacchetto turistico (volo + hotel, ad esempio), la normativa di riferimento è il Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011). In caso di eventi straordinari che impediscono l’esecuzione del pacchetto, l’organizzatore è tenuto a offrire una soluzione alternativa o a rimborsare integralmente quanto pagato, senza penali per il consumatore.

Come comportarsi in caso di cancellazione
  • Conserva tutta la documentazione di viaggio.
  • Richiedi subito il rimborso al vettore o all’agenzia.
  • Se la richiesta viene respinta, puoi rivolgerti a professionisti esperti in diritti dei passeggeri e tutela dei viaggiatori.


Guerre, scioperi e calamità naturali sono eventi che possono stravolgere i programmi. Ma i tuoi diritti di viaggiatore non si annullano: conoscere le normative europee e italiane ti aiuta a ottenere ciò che ti spetta. Per dubbi o casi specifici, è sempre utile confrontarsi con chi conosce a fondo le regole del settore.

Tag
cancellazione
dirittodelviaggiatore
rimborsi
sciopero
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