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Il vento forte stacca una tegola che cade sull’auto: che fare?

19/04/2024
-
Diritto civile
-
Scritto da Avv. E. Giannone
vento

La forza della natura è imprevedibile. Pensiamo ai danni che può creare il vento: non è raro che forti folate riescano a danneggiare i tetti delle abitazioni, magari per incuria nella manutenzione. Ma chi è responsabile nella circostanza in cui una tegola possa staccarsi e danneggiare un autoveicolo? Cosa fare qualora ciò accada?

Cosa prevede il codice civile

L’articolo 2051 del codice civile disciplina il danno cagionato da cosa in custodia: il custode è responsabile dei danni cagionati dalle cose che deve custodire. Quindi, il proprietario di un immobile, è responsabile qualora delle parti che si siano staccate da quest’ultimo provochino danni a persone o cose. Unica scusante, il caso fortuito, cioè se il danno sia stato provocato da un evento imprevedibile ed eccezionale.

Quando un evento può dirsi “fortuito”?

Una forte folata di vento non può essere considerata un evento fortuito: è imprevedibile, ma non eccezionale. La Corte di cassazione ha, infatti, recentemente stabilito che, anche nel caso di eventi naturali, la responsabilità in capo al titolare dell’immobile non è esclusa. Quindi non basta una folata di vento, anche di forte intensità: l’evento naturale può considerarsi fortuito solo se imprevedibile ed eccezionale, come un tifone o un uragano. Il proprietario e il custode devono provvedere all’ordinaria manutenzione dell’immobile: il fatto che una tegola si stacchi a causa del vento, dimostra che questa non sia stata effettuata a regola d’arte. Il soggetto che ha subito il danno, comunque, deve sempre dimostrare che ci sia un nesso causale tra la cosa e il bene danneggiato: in parole povere, che sia stata la tegola caduta dal tetto a realizzare il danno al veicolo.

Cosa fare in caso di danno cagionato da cosa in custodia?

Per richiedere un risarcimento danni, la prima cosa da fare è una diffida formale al proprietario dell’immobile ed eventualmente anche all’affittuario. Questa va inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o posta elettronica certificata). Alla diffida seguirà una trattativa tra le parti, che avrà lo scopo di definire la lite, ossia fare in modo che il soggetto danneggiato e il titolare dell’immobile trovino un accordo di risarcimento. Nel caso in cui la trattativa non abbia esito positivo, il danneggiato potrà agire in giudizio contro il custode del bene, dando vita ad una causa civile per risarcimento danni. Il diritto al risarcimento danni si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è avvenuto il fatto.

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