Con la diffusione dei servizi di mobilità condivisa (auto-sharing, scooter sharing, monopattini sharing), sempre più fra cittadini urbani si trovano alla guida di mezzi che appartengono a piattaforme o operatori. Ma cosa accade se, durante l’utilizzo di uno di questi mezzi, si è coinvolti in un incidente o si causa un danno? Quali sono i diritti e doveri del conducente, dell’operatore, della compagnia assicurativa?
In questo articolo, lo Studio Legale Franzonello & Giannone spiega in modo chiaro e pratico le implicazioni legali della responsabilità civile nei casi di veicoli in sharing, così che chiunque si muova con questi servizi possa far valere i propri diritti senza essere colto impreparato.
1. Il contesto: cosa si intende per “mezzo in sharing”
Un mezzo in sharing è un veicolo (auto, scooter, monopattino ecc.) messo a disposizione da un operatore per utilizzo a tempo (o a tratte) da parte di diversi utenti. L’utente non è proprietario del mezzo, bensì lo prende in prestito tramite una piattaforma o un app, dietro pagamento o abbonamento.
Il vantaggio è evidente: flessibilità, sostenibilità, risparmio. Ma dal punto di vista giuridico il quadro non è sempre semplice: chi risponde in caso di danno? Quale polizza è attiva? Quali adempimenti vanno compiuti dall’utente?
2. Qual è la responsabilità dell’utilizzatore del mezzo in sharing
Quando si guida un mezzo in sharing, l’utilizzatore assume, almeno temporaneamente, una serie di obblighi analoghi a quelli del conducente “tradizionale”. Ad esempio: rispettare le norme del Codice della Strada, disporre di eventuali abilitazioni richieste, usare il mezzo in conformità al contratto di noleggio.
Se durante l’utilizzo si provoca un danno a terzi (persona o cosa), l’utente può essere chiamato a rispondere in sede civile — e, eventualmente, penale — a seconda delle circostanze.
Ad esempio, un’uscita di strada dovuta a comportamento negligente (eccesso di velocità, distrazione) può comportare la responsabilità personale dell’utilizzatore, oltre all’attivazione della polizza assicurativa dell’operatore.
3. Qual è la responsabilità dell’operatore e della compagnia assicurativa
L’operatore della piattaforma sharing ha l’obbligo di mettere a disposizione un mezzo conforme, ben manutenuto e assicurato. In genere, nei contratti di utilizzo è previsto che la copertura «RC auto/RC mezzo» sia già attiva, ma è essenziale verificare le condizioni.
In caso di incidente, quindi, l’assicurazione contratto dall’operatore può rispondere per i danni provocati a terzi (responsabilità civile), ma ciò non esclude che l’utilizzatore possa essere chiamato a rispondere in prima persona per la propria condotta colposa.
Inoltre, l’operatore può escludere l’utilizzo se il mezzo non risulta idoneo, se l’utente viola il regolamento o utilizza il veicolo per fini impropri: in questi casi, la copertura assicurativa può essere messa in discussione.
4. Diritti dell’utente danneggiato da un mezzo in sharing
E se sei tu a subire un danno provocato da un mezzo in sharing (auto, scooter o monopattino) guidato da un altro utente? I passi da seguire sono:
- Accertare tempestivamente l’identità del mezzo e dell’utente responsabile: tramite la piattaforma può essere richiesto all’operatore in sede di incidente.
- Attivare la procedura per risarcimento del danno: l’assicurazione dell’operatore dovrà rispondere se il veicolo risultava coperto.
- Conservare tutta la documentazione: contratto di noleggio, dati dell’utenza, foto del sinistro, testimonianze.
- Valutare il proprio diritto ad ottenere risarcimento non solo per danni materiali, ma anche per lesioni personali o danni morali se si tratta di sinistro grave.
In queste situazioni, il ruolo di un professionista esperto è fondamentale: lo Studio Legale Franzonello & Giannone assiste clienti in tutta Italia nella gestione di sinistri stradali, anche con mezzi in sharing, garantendo analisi personalizzata, tutela e supporto completo.
5. Quali aspetti contrattuali e normativi controllare prima di usare un mezzo in sharing
Per tutelarsi è utile prestare attenzione a:
- Il contratto di utilizzo: virgole con clausole di esonero, franchigia, responsabilità dell’utente.
- La presenza di polizza RC attiva a nome dell’operatore per tutti i mezzi della flotta.
- Le condizioni di uso: aree consentite, limiti di età, carnet chilometrici, modalità di restituzione.
- La documentazione del veicolo: targa, immatricolazione, destinazione d’uso.
- Le istruzioni di segnalazione incidenti: tempi, modalità e obblighi dell’utente in caso di sinistro.
6. Perché è importante farsi assistere da un professionista
Essere coinvolti in un incidente con un mezzo in sharing può presentare alcune complessità: identificazione dell’utente responsabile, rapporto tra utente e piattaforma, copertura assicurativa, responsabilità dell’operatore, eventuale danno a terzi.
Affidarsi a un avvocato specializzato in sinistri stradali consente di:
- capire chiaramente chi risponde e in che misura;
- verificare la validità della polizza e l’aderenza del contratto di utilizzo alle norme;
- calcolare e negoziare il risarcimento per danni materiali, lesioni personali o morte;
- tutelare l’utente leso fino all’ottenimento della prestazione dovuta.
Lo Studio Legale Franzonello & Giannone è al tuo fianco: con esperienza consolidata e sensibilità verso chi subisce ingiustizie sulla strada, siamo un partner affidabile per chiunque abbia subito un sinistro con veicoli in sharing o voglia anticipare i rischi.
Conclusione
La mobilità condivisa è destinata a crescere e rappresenta una opportunità per muoversi in modo flessibile e sostenibile. Tuttavia, quando un sinistro interviene, è fondamentale chiarire in anticipo la catena di responsabilità e tutelare i propri diritti. Se sei stato coinvolto in un incidente con un veicolo in sharing — come conducente o come soggetto danneggiato — non attendere: richiedi un’analisi del tuo caso e valuta come procedere al meglio.
Con noi, non sei mai solo: affidati a competenza, trasparenza e passione per il diritto.





