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Quando l’assicurazione non paga. Cosa fare?

05/06/2024
-
Diritto civile
-
Scritto da Avv. A. Franzonello
assicurazione

Prima di comprendere in che modo procedere quando l’assicurazione non paga, è bene sapere che esistono delle circostanze in cui la stessa non è tenuta a risarcire l’automobilista. Tra i casi che escludono il risarcimento va citata la responsabilità per l’incidente dell’assicurato. Nel caso di concorso in colpa, invece, il risarcimento sarà diminuito in proporzione all’entità della colpa. Escludono il diritto al risarcimento anche il danno doloso, gli incidenti tra parenti fino al terzo grado, la guida in stato di ebbrezza e la presenza di danni fisici aggravati dall’assenza di cinture di sicurezza.

Come agire se l’assicurazione non paga?

Nel caso in cui l’assicurazione non paghi, il danneggiato può sicuramente agire dinanzi al giudice perchè sia accertata l’effettiva responsabilità del sinistro. La causa può essere presentata se il valore dei danni non supera i 20 mila euro; viceversa, sarà necessario presentarsi in tribunale. La parte attrice, quando presenti la causa, dovrà citare l’assicurazione e l’automobilista coinvolto nel sinistro. Quest’ultimo avrà il diritto di difendersi, dal momento che in caso di condanna della sua assicurazione subirebbe un incremento della polizza e della classe di merito. Bisogna precisare, comunque, che anche in caso di condanna è esclusa la possibilità che il responsabile paghi il risarcimento. In tutti i casi è bene rivolgersi ad un avvocato che valuti la possibilità di esperire un’azione legale, volta ad accertare le dinamiche del sinistro e la sussistenza dell’obbligo in capo alla compagnia assicurativa di pagare il risarcimento danni.

Cosa fare in caso di ritardi

Una situazione altrettanto frequente è quella di ritardi nel pagamento del risarcimento assicurativo, di fronte al quale si può agire tramite reclamo alla compagnia assicurativa. In caso di mancato riscontro, ci si può rivolgere all’IVASS. Ai sensi dell’art.148, i tempi di pagamento sono fissati a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento per i danni a cose, e a novanta giorni per i danni anche a persone. Decorsi i termini si può procedere presentando un reclamo presso l’Ufficio Reclami, che ha il dovere di fornire risposta entro quarantacinque giorni. In caso di mancata risposta si potrà procedere inoltrando un reclamo all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, tenuto a verificare e ad applicare all’impresa assicurativa le sanzioni previste in ipotesi di ritardo immotivato.

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