logo_bianco_consulenzalegalefeg_sticky2
  • CHI SIAMO
  • SHOWCASE
  • SERVIZI
  • NOTIZIE
  • PODCAST
  • CONTATTACI
Avv. Giannone
Avv. Franzonello
logo_bianco_consulenzalegalefeg366
logo_bianco_consulenzalegalefeg_sticky2
  • CHI SIAMO
  • SHOWCASE
  • SERVIZI
  • NOTIZIE
  • PODCAST
  • CONTATTACI

L’assicurazione risarcisce senza avvisare l’assicurato. Si può?

20/06/2025
-
Codice della strada
-
Scritto da Avv. A. Franzonello
assicurazione

Può capitare che, a seguito di un sinistro stradale, l’assicurazione proceda al risarcimento della controparte senza informare il proprio assicurato. Ma è legittimo? E quali sono le conseguenze per chi è stato coinvolto nell’incidente?

L’assicurazione può risarcire senza il consenso dell’assicurato?

La risposta è sì, ma con alcune precisazioni.
Secondo l’articolo 1917 del Codice Civile, la compagnia assicurativa gestisce direttamente le pratiche di risarcimento, nell’interesse dell’assicurato, senza che sia necessario un suo preventivo consenso.

Questa facoltà è prevista anche dalla legge sull’RC Auto (Responsabilità Civile Autoveicoli), che consente alla compagnia di risarcire il danneggiato in autonomia, per garantire tempi rapidi e certezza del risarcimento.

Tuttavia, l’assicurato ha il diritto di essere informato in merito alla gestione del sinistro, anche per poter valutare eventuali impatti negativi sulla sua posizione assicurativa.

Quali sono le conseguenze?

Quando l’assicurazione liquida un danno, anche senza avvisare l’assicurato, l’importo pagato può incidere sul suo attestato di rischio, con conseguente peggioramento della classe di merito (il famoso “malus”) e aumento del premio assicurativo negli anni successivi.

L’assicurato potrebbe quindi scoprire solo in un secondo momento di aver avuto un sinistro a carico, magari quando riceve il rinnovo della polizza con un aumento inatteso.

Cosa può fare l’assicurato?

Se ritieni che il risarcimento sia stato indebito o che non ci fosse responsabilità da parte tua, puoi:

  • Chiedere copia della documentazione del sinistro alla tua compagnia;
  • Contestare l’attribuzione della responsabilità e l’applicazione del malus;
  • Valutare con un avvocato l’eventualità di un ricorso al Giudice di Pace o un’azione legale per ottenere la rettifica dell’attestato di rischio.

  • Il fatto che l’assicurazione risarcisca un sinistro senza avvisare l’assicurato non è di per sé illecito, ma può avere conseguenze economiche rilevanti. Per questo motivo, è sempre utile monitorare lo stato della propria posizione assicurativa, richiedere spiegazioni e, se necessario, farsi assistere da un professionista esperto in diritto assicurativo.
Tag
aasicurazione
assicurato
consenso
consulenzalegale
risarcimento
Email
← PRECEDENTE
È corretto l’art. 187 C.d.S. dopo un incidente solo con test urine?
SUCCESSIVO →
Con quale criterio si dividono le spese in condominio?

Correlati

Altri post da non perdere
targa

Targa del monopattino: come funziona?

25/04/2025
-
Codice della strada
L'uso dei monopattini elettrici nelle città italiane è in costante crescita e con esso l'attenzione alla sicurezza e alla regolamentazione. Una delle novità più discusse riguarda l’introduzione della…
Continua →
Scritto da Avv. A. Franzonello
2 minuti per la lettura
incidente

Incidente veicolo senza assicurazione: cosa succede?

28/05/2024
-
Codice della strada
Cosa fare in caso di incidente con veicolo non assicurato? L'art. 193 del codice della strada è chiaro. Ogni mezzo a motore circolante deve essere obbligatoriamente munito di…
Continua →
Scritto da Avv. E. Giannone
2 minuti per la lettura
veicoli

Veicoli su terreno privato senza assicurazione?

02/05/2025
-
Codice della strada
Una domanda molto frequente tra gli automobilisti è: posso lasciare il mio veicolo fermo, non assicurato, in un terreno privato? La risposta, oggi, non è più così scontata.…
Continua →
Scritto da Avv. E. Giannone
1 minuti per la lettura

Cookie Policy - Privacy Policy - Gestione del consenso

Copyright Emanuele Giannone & Annalisa Franzonello - Realizzato da WHIG
L’assicurazione risarcisce senza avvisare l’assicurato. Si può? - Consulenza Legale FEG