Una domanda molto frequente tra gli automobilisti è: posso lasciare il mio veicolo fermo, non assicurato, in un terreno privato? La risposta, oggi, non è più così scontata. Una recente evoluzione normativa ha cambiato le carte in tavola, allineando la legislazione italiana a quella europea.
La normativa: cosa prevede il Codice delle Assicurazioni
Fino a qualche anno fa, in Italia era possibile tenere un’auto sprovvista di assicurazione RC auto (Responsabilità Civile) purché non circolasse su strade pubbliche. Questo includeva anche i veicoli custoditi in garage o su terreni privati. Tuttavia, con il Decreto Legislativo 22 novembre 2021, n. 184, la normativa è stata aggiornata per recepire una direttiva dell’Unione Europea.
Oggi, l’obbligo di assicurazione si estende a tutti i veicoli idonei a circolare, anche se si trovano su un terreno privato o non vengono utilizzati.
Veicoli: ci sono eccezioni?
Sì, ma sono molto limitate. L’unica possibilità per non dover assicurare un veicolo fermo su un terreno privato è dimostrare che quel mezzo non è in condizioni di circolare. Ad esempio:
- Il veicolo è stato radiato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- È privo di elementi essenziali per la circolazione (ruote, motore, targa)
- È stato dichiarato “fuori uso” o destinato alla demolizione
In tutti gli altri casi, anche se il mezzo è parcheggiato su un terreno privato, la copertura assicurativa è obbligatoria.
Le sanzioni
Chi non rispetta questa disposizione rischia multe salate, il fermo amministrativo del veicolo e il pagamento delle spese di custodia. Oltre a ciò, in caso di danni causati da un mezzo non assicurato (anche se fermo), il proprietario ne risponde personalmente.