La Costatazione Amichevole di Incidente, documento meglio conosciuto come CAI, è il modulo di colore blu che le compagnie RCA forniscono ai sottoscrittori. Compilato in caso di incidente, è sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Data la situazione particolare in cui vengono a trovarsi non è raro che si commettano degli errori in fase di compilazione. Anche i fatti potrebbero essere descritti in modo non veritiero. Cosa fare in questi casi per ottenere comunque il risarcimento?
Il CID ha valore probatorio?
Il valore probatorio assunto da quanto indicato nel CID sottoscritto dai conducenti è stato oggetto di lunghi dibattiti. Nel caso in cui tale modulo sia firmato congiuntamente si presume, in assenza di prova contraria (sarà la compagnia assicuratrice a doverla presentare), che l’incidente sia avvenuto come descritto nello stesso modulo. Le dichiarazioni, pertanto, assumono la valenza di una confessione stragiudiziale. È il D.Lgs 209/05, nel suo articolo 143 comma 2, ad asserirlo. E proprio come documento stragiudiziale, il CD ha valore anche nei confronti delle compagnie assicurative. Se a firmarlo è solo uno dei due conducenti, invece, il suo valore si “riduce” a mera denuncia di sinistro.
L’intervento della Cassazione
Qualora ci si accorga di aver effettuato errori nella compilazione, questo non si traduce necessariamente nella rinuncia a ottenere il risarcimento dei danni. Una conferma è giunta dalla Cassazione. Nella sentenza 11368/2014, quest’ultima ha indicato come per precludere il risarcimento sia necessario provare che i dati reali e i fatti si siano svolti in modo diverso da quanto indicato nel documento. Nel caso specifico le parti avevano trascritto in modo errato il luogo del sinistro. Questo errore materiale, non incidendo sulla veridicità dei fatti, ha portato l’assicurazione a pagare il risarcimento. Se una compagnia assicurativa si limita a contestare l’inesattezza delle dichiarazioni riportate nel modulo, non sottolineando ulteriori circostanze rilevanti, la piena prova rimane. Il giudice dovrà solo valutare che le dichiarazioni del CID risultino compatibili con la dinamica dell’incidente e con i danni causati. Se il danneggiante ammetterà la responsabilità il giudice è tenuto ad accogliere la domanda di risarcimento.
Cosa si intende per prove suppletive
Le prove da fornire in presenza di errori nel CID sono suppletive. Potrà trattarsi di consulenze tecniche o testimonianze, oppure di un interrogatorio formale. Una semplice smentita, invece, potrebbe non risultare sufficiente. In mancanza, il CID finirà per assumere valore di piena prova.