Aprire senza la necessaria attenzione la portiera di un’auto o di un altro veicolo può causare degli incidenti. E sono i ciclisti a correre i maggiori rischi. Chi deve pagare quando l’apertura provoca la caduta, causando lesioni alla persona e danneggiando la bici?
Cosa prevedono codice della strada e codice civile
L’art.157 del Codice della Strada pone su chi apre lo sportello la presunzione di responsabilità. Lo stesso articolo, infatti, vieta a chiunque di aprire le porte, scendere e lasciare aperte le portiere senza assicurarsi di non provocare alcun pericolo o di intralciare le altre persone in strada. La violazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di un importo minimo di 41 euro.
Dal canto suo, il Codice Civile ha integrato con l’art. 2054 quanto previsto dal Codice della Strada. Nello specifico, è sancito come sia a carico del conducente e/o del proprietario la responsabilità per i danni derivanti dall’apertura della portiera (o causati dal fatto di averla lasciata aperta).
Apertura portiera da parte del proprietario o del trasportato
Quando il danno è associabile all’apertura effettuata al proprietario dell’auto, spetterà a quest’ultimo contattare la propria assicurazione. Se è il passeggero non proprietario responsabile dell’incauta apertura, ha luogo quella che è chiamata “ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio”. Tale situazione si verifica tra proprietario, conducente del mezzo, assicurazione e trasportato, ritenuti corresponsabili del danno.
Le conseguenze penali
È stata la Legge n. 41/2016 a prevedere come chi cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime, o la morte di una persona, violando le norme del Codice della Strada (nel caso in oggetto si fa riferimento al comma 7 dell’art.157, sia tenuto a rispondere del reato di lesioni personali colpose stradali o di reato di omicidio colposo stradale.
L’automobilista è sempre colpevole?
Il fatto che sia prevista la “presunzione di responsabilità” da parte dell’automobilista non implica necessariamente che quest’ultimo sia colpevole in tutti i casi. Dovrà, a ogni modo, fornire quella che viene definita “prova contraria”. Sarà tenuto a dimostrare, pertanto, che quanto accaduto sia legato a una causa a lui non imputabile. Esistono casi in cui nonostante l’apertura sia avvenuta usando ordinaria diligenza, diviene impossibile evitare l’impatto. Questo accade, ad esempio, quando il ciclista perde il controllo del mezzo a due ruote finendo improvvisamente per urtare la portiera. Sebbene non sia semplice fornire la prova dell’imprevedibilità e inevitabilità, questa non è escludibile a priori.